Art. 4 
 
                 Cause di non ammissione al concorso 
 
    Non sono ammessi al concorso: 
      a) coloro che non siano  in  possesso  di  uno  o  piu'  tra  i
requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando; 
      b)  coloro  le  cui  domande  di  partecipazione  siano   state
presentate o spedite oltre il termine di  scadenza  di  presentazione
della domanda; 
      c) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari; 
      d) coloro i quali abbiano inviato la domanda di  partecipazione
direttamente al Ministero della Giustizia; 
      e) coloro che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in  tre
precedenti  concorsi.  Equivalgono  a  dichiarazione  di  inidoneita'
l'espulsione  del  candidato   dopo   la   dettatura   del   tema   e
l'annullamento di una prova da parte della commissione. 
    Tutti i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.  Il  Direttore
Generale della Giustizia Civile -  Dipartimento  per  gli  Affari  di
Giustizia, puo' disporre  l'esclusione  dei  candidati  in  qualsiasi
momento della procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza  di
uno o piu' requisiti di ammissione al concorso stesso, nonche' per la
mancata osservanza  dei  termini  perentori  stabiliti  nel  presente
bando. 
    L'esclusione dal concorso verra' comunicata  all'interessato  con
provvedimento motivato.