Art. 4 Cause di non ammissione al concorso Non sono ammessi al concorso: a) coloro che non siano in possesso di uno o piu' tra i requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando; b) coloro le cui domande di partecipazione siano state presentate o spedite oltre il termine di scadenza di presentazione della domanda; c) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete o irregolari; d) coloro i quali abbiano inviato la domanda di partecipazione direttamente al Ministero della Giustizia; e) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Equivalgono a dichiarazione di inidoneita' l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema e l'annullamento di una prova da parte della commissione. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore Generale della Giustizia Civile - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza di uno o piu' requisiti di ammissione al concorso stesso, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. L'esclusione dal concorso verra' comunicata all'interessato con provvedimento motivato.