Art. 7 
 
                     Diario delle prove scritte 
 
    1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  a  pena  di  decadenza,  per
sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio  delle
stesse, secondo quanto sara' indicato nella Gazzetta Ufficiale  -  4ยช
serie speciale del 27 settembre 2013. 
    2. In detta Gazzetta si dara' comunicazione di  eventuali  rinvii
di quanto previsto al comma precedente. 
    3.  La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono
inoltre tenuti a compiere i seguenti adempimenti: 
      a) identificazione personale; 
      b) ritiro della tessera di ammissione; 
      c) consegna  dei  testi  di  consultazione  per  la  preventiva
verifica da parte della Commissione. 
    Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e  nei
giorni ugualmente indicati nella Gazzetta di cui al comma 1 o in  una
successiva, in caso di rinvio. 
    5. Non sono, in ogni  caso,  accettati  i  testi  presentati  nei
giorni delle prove scritte. 
    6. A sensi dell'art. 18, secondo  comma,  del  regio  decreto  14
novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione,  in  sede  di
esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei  decreti.  E'
altresi' ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana. 
    7. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima
pagina  interna  dovranno  contenere,  scritto  in  modo  chiaro   (a
stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del  candidato
cui si riferiscono. 
    8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non  consentiti
dal comma 6 del presente articolo; in particolare sono esclusi quelli
contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a  mano,  raffronti  o
richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono  altresi'
esclusi manoscritti, dattiloscritti, fotocopie dei testi consentiti e
le riproduzioni a stampa degli stessi. E' consentita la consultazione
di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recanti testi normativi. 
    9.   Per   i   candidati   affetti   da   patologie   limitatrici
dell'autonomia che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione
al  concorso  la  necessita'  di  essere   assistiti   da   personale
dell'amministrazione durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,
ovvero  nel  caso   di   patologie   insorte   successivamente   alla
presentazione   o   alla   spedizione   della   stessa,   debitamente
documentate, la Commissione, ai sensi degli articoli  4  e  20  della
legge 5 febbraio 1992,  n.104,  oltre  che  autorizzare  l'assistenza
richiesta, puo' aumentare il tempo a disposizione per lo  svolgimento
delle prove. 
    10. Prima delle prove scritte e  di  quella  orale,  i  candidati
devono dimostrare la propria identita' personale, presentando uno dei
documenti di cui al comma 10 e la tessera di  ammissione,  rilasciata
all'atto dell'identificazione. 
    11. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione  di
cui al precedente comma 4, lettera b), devono presentare la carta  di
identita' ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza  ovvero
un valido documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da
un'autorita' dello Stato. 
    12. I predetti documenti di  identificazione  devono  recare,  in
ogni caso, l'effigie del candidato.