Art. 8 
 
               Esame orale e attribuzione dei punteggi 
 
    1. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti per  i
quali la Commissione, ultimata la lettura dei tre  elaborati,  ne  ha
deliberato   l'idoneita'.   Il   giudizio   di   idoneita'   comporta
l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle
tre prove scritte. 
    2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del
Ministero ai sensi dell'art.  23,  comma  3,  del  regio  decreto  14
novembre 1926,  n.1953;  dalla  data  di  affissione  decorreranno  i
termini di cui all'art. 21, comma 1, della  legge  6  dicembre  1971,
n.1034, come modificato dall'art. 1 della legge 21  luglio  2000,  n.
205. 
    3. L'esame orale si intende  superato  se  il  concorrente  avra'
riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie. 
    4. Il voto  complessivo  assegnato  ai  concorrenti  che  avranno
conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e  siano
stati dichiarati idonei in uno o piu' precedenti concorsi per esame a
posti di notaio,  e'  aumentato  di  due  punti  per  ciascuna  delle
idoneita' precedentemente conseguite. 
    5. Il diritto di precedenza  stabilito  nell'art.  26  del  regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953,  e  successive  modificazioni,  e'
attribuito ai concorrenti a favore dei quali e'  applicato  l'aumento
di cui al comma 4 e solo in confronto ai concorrenti  cui  sia  stato
attribuito il medesimo aumento. 
    6.  Sono  dichiarati  idonei  coloro   che   avranno   conseguito
nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno  di  duecentodieci
punti su trecento.