Art. 9 
 
         Termini per la produzione dei titoli di preferenza 
 
    1. I titoli di preferenza elencati al successivo art. 10,  devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso. 
    2. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o
le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli  46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.  445,
accompagnati dalla fotocopia di un  documento  di  identita',  devono
essere presentati, a pena di decadenza, al Ministero della  Giustizia
- Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Ufficio III - Reparto I, via Arenula n. 70,  00186
Roma - entro il termine di giorni trenta, decorrenti  dalla  data  di
notifica della richiesta degli stessi da parte  della  Procura  della
Repubblica competente.