Art. 9 Termini per la produzione dei titoli di preferenza 1. I titoli di preferenza elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 2. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, accompagnati dalla fotocopia di un documento di identita', devono essere presentati, a pena di decadenza, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III - Reparto I, via Arenula n. 70, 00186 Roma - entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di notifica della richiesta degli stessi da parte della Procura della Repubblica competente.