Art. 12
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (test, questionari, prove di performance, intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari per il riconoscimento delle qualita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in
servizio permanente nel ruolo normale del Corpo per il quale hanno
chiesto di concorrere. Tale valutazione -svolta con le modalita' che
sono indicate nelle apposite "norme per la selezione attitudinale nel
concorso per la nomina di Ufficiali in servizio permanente dei ruoli
normali della Marina Militare", e nella direttiva tecnica "profili
attitudinali del personale della Marina Militare", entrambe emanate
dall'Ispettorato delle Scuole della Marina e vigenti all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti- si articolera' nelle seguenti
aree di indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori
attitudinali:
a) area dello stile di pensiero: analisi, predisposizione al
cambiamento, struttura;
b) area delle emozioni e relazioni: autonomia e adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area della produttivita' e delle competenze gestionali:
livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento,
capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al
lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al
miglioramento;
d) area motivazionale: bisogni e aspettative connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto
della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale a
ciascun concorrente sulla base delle risultanze delle prove di
performance, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di quelle
degli Ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi (non, quindi, una mera media aritmetica). Al
termine degli accertamenti attitudinali, la commissione esprime nei
confronti di ciascun candidato un giudizio di idoneita' o di
inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in
cui il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale
globale inferiore o uguale a 38/90 oppure, pur non sussistendo tale
condizione, laddove il solo punteggio dell'area dello stile di
pensiero e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90).
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) "idoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale della Marina";
b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale della Marina" con l'indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali, che non
comporta attribuzione di punteggio, e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
5. A detti accertamenti saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 11, comma 8. Tali concorrenti,
se giudicati inidonei al termine degli accertamenti attitudinali, non
saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti sanitari
eventualmente disposti.