Art. 15
Nomina
1. I vincitori dei concorsi, acquisito l'atto autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati, in relazione al concorso
a cui hanno partecipato, Sottotenenti di Vascello o Guardiamarina in
servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo del
Genio Navale, del Corpo Sanitario Militare Marittimo e del Corpo
delle Capitanerie di Porto, con l'anzianita' assoluta nel grado
stabilita nel relativo decreto presidenziale di nomina, che sara'
immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente
bando.
3. I vincitori - se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui all'art. 1, comma 5 del presente bando - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite
dall'Ispettorato delle Scuole della Marina Militare.
All'atto della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la
ferma comportera' la revoca della nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti
concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di
merito.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Ufficiale in
servizio permanente del ruolo normale del Corpo per il quale e' stato
dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
6. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli Ufficiali
appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le
disposizioni previste dall'art. 25, comma 4 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215.
7. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno
restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo
di durata del corso sara' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio.
8. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, potra' essere chiesto di prestare il consenso all'essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego
presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3
agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.