Art. 16
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare
provvedera' a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario
giudiziale verra' acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del gia' citato decreto presidenziale 28 dicembre
2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergera'
la mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.