Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) eta' non superiore ai trentacinque anni compiuti alla data
di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 3, comma 1,
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato per
un massimo complessivo di tre anni ed e' elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili" e per coloro ai quali e' esteso lo stesso
beneficio;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in
qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale,
o servizio civile nazionale;
e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti
civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati
d'autorita' o a domanda, per gli ufficiali, ispettori,
sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di
Finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
Polizia;
f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o hanno
prestato servizio anche non continuativo, in qualita' di funzionari
internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni
internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i
cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione
internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo
indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il
possesso di titoli di studio di livello universitario;
3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi,
di cui al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S),
giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe n.
60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica
(classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n.
71/S), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (classe n.
83/S), scienze economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze per la
cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe n.
99/S), nonche' la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
(classe n. LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge; oppure
un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze
internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui
all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ogni altro
equiparato a norma di legge, conseguito presso universita' o istituti
di istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia intervenuto
un decreto di equiparazione o equipollenza, e' cura del candidato
specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.
Per comodita' di consultazione, e' allegato al bando l'elenco dei
titoli di studio accademici che consentono la partecipazione al
concorso in virtu' dei principali provvedimenti di equiparazione ed
equipollenza (Allegato 1).
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia
stato riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica equipollente a uno di quelli sopraindicati.
In questo caso e' cura del candidato dimostrare la suddetta
equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara.
I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un
Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali,
purche' il titolo sia stato equiparato con provvedimento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall'articolo 8, comma
3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Il candidato e'
ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione
di tale provvedimento. L'avvenuta attivazione della procedura di
equiparazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione
dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali;
4) idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in
sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di
disagio. A tal fine l'Amministrazione si riserva di accertare in
qualsiasi momento l'idoneita' psico-fisica dei candidati, anche nei
riguardi dei vincitori del concorso;
5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti
da un impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai
sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione alle prove concorsuali (articolo 3, comma 1 del presente
bando).
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei
concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano gia' portato a
termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di
cui all'articolo 9, comma 2 del presente bando.
4. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei
requisiti di cui al presente articolo.