Art. 3
Presentazione della domanda di ammissione al concorso
1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso
esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line
all'indirizzo internet https://web.esteri.it/concorsionline. La
compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati
entro le ore 24 del quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni
festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช
serie speciale "Concorsi ed esami". La data di presentazione on-line
della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal
sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua
presentazione, non permette piu' l'accesso e l'invio del modulo
elettronico.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e ai sensi delle norme in materia di
autocertificazione (articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile
e' stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha compiuto i
trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra quelli
indicati all'articolo 2, comma 1, punto 2 del presente bando) ha
diritto all'elevazione del limite massimo di eta';
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune di residenza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando
presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito e
precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso;
i) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione
della riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente
bando. I dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati
nella terza area devono specificare il periodo di servizio nell'area
o nella precedente corrispondente area funzionale;
l) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla
partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista
dall'articolo 2, comma 3 del presente bando;
m) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e) del presente bando;
n) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmente
sostenere di cui all'articolo 10 del presente bando;
o) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo
ai sensi dell'articolo 8 del presente bando;
p) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e
di cui all'Allegato 3, dei quali e' eventualmente in possesso, che
danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
al termine di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione.
L'Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza.
4. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di
codice di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente
cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
successive variazioni.
5. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' diplomatica sia
presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese
quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per
l'ammissione al concorso.
6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di
ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di gestione del
concorso medesimo, presso una banca dati automatizzata, e anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
Ministero degli affari esteri puo' comunicare i predetti dati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica
del candidato. Gli interessati possono far valere i diritti loro
spettanti nei confronti del Ministero degli affari esteri, Direzione
Generale per le Risorse e l'Innovazione - Ufficio V, Piazzale della
Farnesina 1, Roma, titolare del trattamento dei dati personali. Il
responsabile del trattamento e' il capo del suddetto Ufficio V, il
quale garantisce anche il rispetto delle norme in materia di
sicurezza.
7. Il candidato diversamente abile ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni,
indica nella domanda la propria condizione e specifica l'ausilio e i
tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle
prove al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per
tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare
partecipazione al concorso. Inoltre, l'interessato e' tenuto ad
indicare nella domanda gli elementi indispensabili per il reperimento
della certificazione sanitaria che specifichi la natura della propria
diversa abilita'. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'
psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' diplomatica
sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di
partecipazione al concorso presentate con modalita' diverse da quelle
di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non
sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La
mancata esclusione dalla prova attitudinale (articolo 7) e dalle
prove scritte (articolo 9, comma 2) non costituisce, in ogni caso,
garanzia della regolarita', ne' sana la irregolarita' della domanda
di partecipazione al concorso.
9. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso
di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al candidato
quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o
incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto
a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o
forza maggiore.