Art. 5
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione ed e' composta da
sette membri effettivi, incluso il Presidente.
2. La Commissione e' composta da un Ambasciatore o Ministro
Plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un
Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della Corte
dei Conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a
consigliere d'ambasciata e da tre professori di I fascia di
universita' pubbliche e private per le materie che formano oggetto
delle prove scritte di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e
c) del presente bando.
3. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
la prova attitudinale e per la prova d'esame orale, nonche' per le
prove di lingua obbligatorie e facoltative. I membri aggiunti
partecipano ai lavori della Commissione per quanto attiene alle
rispettive materie.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di
legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di
grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.
5. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, tranne che
per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte,
nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le
sue funzioni sono svolte dal Consigliere di Stato o Avvocato dello
Stato o Magistrato della Corte dei Conti.