Art. 6
Procedura di concorso
1. Il concorso si articola in:
a) prova attitudinale;
b) valutazione dei titoli;
c) prove d'esame scritte e orali, ed eventuali prove
facoltative di lingua.
2. Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse le
eventuali prove facoltative, e' espresso in centesimi, ad eccezione
di quanto previsto nel successivo articolo 7, comma 3, per la prova
attitudinale.