Art. 7
Prova attitudinale
1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la capacita' del
candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con particolare
riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso inclusa
la lingua inglese e alla capacita' di logicita' del ragionamento. La
prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di
merito.
2. La prova attitudinale consiste in un questionario composto da
60 quesiti a risposta multipla, della durata di 60 minuti,
riguardanti:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal
congresso di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione Europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e
finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese, senza l'uso di alcun dizionario, su
tematiche di attualita' internazionale;
e) test psico-attitudinali.
3. Sono ammessi alle successive prove scritte d'esame di cui
all'articolo 9, comma 2, del presente bando, i candidati che abbiano
risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel
questionario a risposta multipla della prova attitudinale.
4. Per l'espletamento della prova attitudinale l'Amministrazione
puo' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o
societa' specializzate in selezione del personale.