Art. 8
Titoli
1. Il punteggio per i titoli e' assegnato dalla Commissione
esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo
articolo 9, comma 2, e prima dell'inizio della correzione dei
relativi elaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato
di cui all'art. 3, comma 2, lettera o) del presente bando.
2. La Commissione puo' assegnare complessivamente fino a 6
centesimi per i seguenti titoli:
a) titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master
universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma
3: fino a 3 centesimi;
b) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso
organizzazioni internazionali secondo le modalita' di cui al
precedente articolo 2, comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3
centesimi.
3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente
comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari
post-laurea:
a) diploma di specializzazione;
b) dottorato di ricerca;
c) master universitari di primo e di secondo livello.
La Commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopraccitati
titoli, nonche' di equivalenti titoli stranieri, con la
professionalita' specifica della carriera diplomatica e/o con le
materie oggetto delle prove d'esame.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le
prove d'esame.