IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli Allievi delle Scuole Militari dell'Esercito e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria; Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 2001, concernente l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli Allievi della Scuola Navale Militare «Francesco Morosini» e successive modificazioni; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente «regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente le disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 -impartita dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio 2010, n. 109 - che ha modificato le due direttive tecniche sopracitate, emanate dalla medesima Direzione Generale in data 5 dicembre 2005; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla legge 4 aprile 202, n. 35; Vista la lettera M_D SSMD 0075151 del 12 settembre 2012, con cui la Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il piano dei reclutamenti autorizzato per l'anno 2013; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; Visto l'art. 40, comma 2 del predetto decreto ministeriale 16 gennaio 2013, ai sensi del quale - in via transitoria e sino al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale, nonche' alla definizione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento delle nuove strutture - il Direttore Generale per il Personale Militare si avvale della preesistente organizzazione; Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi previsti dal sopracitato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, appare necessario improntare l'attivita' della Direzione Generale per il Personale Militare ai principi di carattere generale dettati dal predetto codice dell'Amministrazione digitale e, per l'effetto, gestire le domande di partecipazione ai concorsi tramite un apposito portale on-line del Ministero della Difesa; Considerato che, in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell'Amministrazione Militare, il cui ordinamento e' retto da normativa speciale, il reclutamento del personale militare esige l'accertamento attuale dei requisiti di efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale, nonche' il rispetto dei limiti di eta' e di ulteriori specifici requisiti, non compatibili con l'assunzione di candidati idonei in precedenti analoghi concorsi; Ravvisata l'esigenza di indire tre concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi ai licei classico e scientifico annessi alle Scuole Militari «Nunziatella» in Napoli e «Teulie'» in Milano, alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet» in Firenze per l'anno scolastico 2013-2014; Considerato che, per problematiche di carattere infrastrutturale, nel concorso per l'ammissione alle Scuole Militari «Nunziatella» e «Teulie'», potranno essere ammessi al massimo 35 (trentacinque) concorrenti di sesso femminile, di cui 15 (quindici) per la sede di Napoli e 20 (venti) per la sede di Milano; Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'effettuazione di una prova preliminare cui sottoporre tutti i partecipanti ai concorsi indetti con il presente decreto, con riserva di disporre che detta prova non avra' luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi previsti sara' ritenuto compatibile con le esigenze di selezione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Per l'anno scolastico 2013-2014 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 268 (duecentosessantotto) giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito, alla Scuola Navale Militare e alla Scuola Militare Aeronautica con la seguente ripartizione di posti per Forza Armata, sede e ordine di studi: a) posti 160 (centosessanta) per il concorso relativo all'ammissione alle Scuole Militari dell'Esercito, cosi' ripartiti: 1) «Nunziatella» di Napoli: - 1° liceo classico: posti 32 (trentadue); - 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto). Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi alla Scuola Militare «Nunziatella» non piu' di 15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui 6 (sei) al liceo classico e 9 (nove) al liceo scientifico; 2) «Teulie'» di Milano: - 1° liceo classico: posti 22 (ventidue); - 3° liceo scientifico: posti 58 (cinquantotto). Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi alla Scuola Militare «Teulie'» non piu' di 20 (venti) concorrenti di sesso femminile, di cui 8 (otto) al liceo classico e 12 (dodici) al liceo scientifico; b) posti 68 (sessantotto) per il concorso relativo all'ammissione alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini», cosi' ripartiti: 1) 1° liceo classico: posti 18 (diciotto); 2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta); c) posti 40 (quaranta) per il concorso relativo all'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet», cosi' ripartiti: 1) 1° liceo classico: posti 20 (venti); 2) 3° liceo scientifico: posti 20 (venti). 2. Se i posti per uno dei licei di cui al precedente comma 1, lettera a), disponibili per vincitori di sesso femminile, non saranno ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei nella relativa graduatoria di merito, si potra' procedere, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ad ammettere un numero superiore di candidati vincitori di sesso femminile nelle rimanenti graduatorie senza che venga comunque superato il numero di 15 (quindici) unita' per la sede di Napoli e di 20 (unita') per la sede di Milano. 3. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50% e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 4. I posti riservati di cui al precedente comma 3 eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito www.persomil.difesa.it, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 7. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva, altresi', la facolta' nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet www.persomil.difesa.it/concorsi, www.esercito.difesa.it (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)), www.marina.difesa.it (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)) e www.aeronautica.difesa.it (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)), nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.