Art. 11 
 
 
                     Prove di educazione fisica 
 
 
    1. Per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  i
concorrenti  giudicati   idonei   al   termine   degli   accertamenti
attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera  d),  alle  prove  di  educazione
fisica. 
    2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa  due
giorni e avranno luogo successivamente agli accertamenti attitudinali
nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica  e
dovranno esibire il certificato di idoneita'  ad  attivita'  sportiva
agonistica di tipo B (in corso di validita' e non  antecedente  a  un
anno all'atto di presentazione  alle  prove  di  educazione  fisica),
rilasciato da medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal
personale sanitario delle strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate che esercitano in  tali  ambiti  in  qualita'  di  medici
specializzati in medicina dello sport. La  mancata  presentazione  di
tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove  di  educazione
fisica e, quindi, dal concorso. 
    4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c), i concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno,  inoltre,  esibire
referto  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,   anche
militare,  o  privata  accreditata  presso  il   Servizio   Sanitario
Nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante  analisi
su sangue o  urine,  effettuato  entro  i  cinque  giorni  lavorativi
precedenti la data di presentazione,  per  lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test  di
gravidanza, la commissione  non  procedera'  all'effettuazione  delle
prove di educazione fisica,  a  mente  dell'art.  580,  comma  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  citato
nelle premesse, secondo il quale lo stato di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato, la Direzione Generale per il Personale
Militare procedera' a una nuova convocazione alle predette  prove  in
data compatibile con la definizione delle graduatorie  di  merito  di
cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione
il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione  ne  dara'
notizia alla  predetta  Direzione  Generale  che,  con  provvedimento
motivato, escludera' il concorrente dal concorso  per  impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando di concorso. 
    5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,  le
prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti
esercizi: 
      a) piegamenti sulle braccia; 
      b) flessioni del busto dalla posizione supina; 
      c) corsa mezzo-fondo di 800 metri piani. 
    6. Inoltre: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): salto in alto; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): nuoto metri 25 (qualunque stile); 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): corsa veloce di 100 metri piani. 
    Nell'allegato G, che costituisce parte  integrante  del  presente
decreto, sono riportati i tempi/numero/misura dei  predetti  esercizi
con l'indicazione  dei  relativi  punteggi  e  con  le  modalita'  di
svolgimento degli esercizi indicati nel  precedente  comma  5  e  nel
presente comma. 
    7.  Ciascuna  prova,  una  volta  iniziata,  non  dovra'   subire
interruzioni.  I  concorrenti  che  lamentano  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio della  prova,  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata  dalla  competente  commissione   ai   fini   dell'eventuale
differimento dell'effettuazione  della  prova  ad  altra  data.  Allo
stesso modo,  i  concorrenti  che,  prima  dell'inizio  della  prova,
accusano un'indisposizione o che si infortunano durante  l'esecuzione
di uno degli esercizi, dovranno farlo  immediatamente  presente  alla
commissione la quale, sentito l'Ufficiale medico presente  (che,  per
il concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  a),  si
identifica con il Dirigente del  Servizio  Sanitario  del  Centro  di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito o il suo sostituto),
adottera' le conseguenti determinazioni.  L'eventuale  riconvocazione
verra' comunicata mediante avviso inserito  nell'area  privata  della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,  per  ragioni
organizzative, con lettera raccomandata o telegramma e, a puro titolo
informativo, con messaggio di posta elettronica e non  potra'  essere
in alcun caso successiva al ventesimo giorno a decorrere  dal  giorno
seguente la data originariamente prevista per  l'effettuazione  delle
prove di educazione fisica.  In  ogni  caso,  non  saranno  prese  in
considerazione istanze di differimento o di ripetizione  della  prova
che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque  a
compimento, con qualunque esito, la prova  di  educazione  fisica.  I
concorrenti, invece, che nel corso della  prova  intendono  ritirarsi
dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e verranno esclusi
dal prosieguo delle prove concorsuali. 
    8. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di  10
punti. Nel citato allegato G sono indicati i punteggi  corrispondenti
alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun  esercizio  e  le
modalita'  di  effettuazione  degli  stessi.  La  commissione,  prima
dell'inizio della prova, provvedera' a fissare in apposito verbale la
successione degli esercizi di cui ai precedenti commi 5 e 6. 
    9. La prova di educazione  fisica  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno
6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi.
Il  punteggio  conseguito  da  ciascun  concorrente  nella  prova  di
educazione fisica sara' utile alla formazione  delle  graduatorie  di
merito di cui al successivo art. 14. 
    10.  In  caso  di  giudizio  di  inidoneita'   per   il   mancato
conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 9, la
commissione provvedera' a comunicare  l'esito  della  predetta  prova
all'interessato e  al  genitore  esercente  la  potesta'  genitoriale
ovvero al tutore. 
    11. I verbali degli accertamenti  di  cui  al  presente  articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura  della  commissione
per le prove di educazione  fisica,  di  cui  all'art.  7,  comma  1,
lettera d), al Ministero della Difesa -  Direzione  Generale  per  il
Personale  Militare  -  I  Reparto  Reclutamento   -   1^   Divisione
Reclutamento Ufficiali - 1^ Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma.