Art. 11 Prove di educazione fisica 1. Per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, i concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di educazione fisica. 2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa due giorni e avranno luogo successivamente agli accertamenti attitudinali nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2. 3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e dovranno esibire il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo B (in corso di validita' e non antecedente a un anno all'atto di presentazione alle prove di educazione fisica), rilasciato da medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso. 4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test di gravidanza, la commissione non procedera' all'effettuazione delle prove di educazione fisica, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato accertato, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera' a una nuova convocazione alle predette prove in data compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne dara' notizia alla predetta Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escludera' il concorrente dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, le prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi: a) piegamenti sulle braccia; b) flessioni del busto dalla posizione supina; c) corsa mezzo-fondo di 800 metri piani. 6. Inoltre: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): salto in alto; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): nuoto metri 25 (qualunque stile); c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): corsa veloce di 100 metri piani. Nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportati i tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l'indicazione dei relativi punteggi e con le modalita' di svolgimento degli esercizi indicati nel precedente comma 5 e nel presente comma. 7. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovra' subire interruzioni. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prova, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla competente commissione ai fini dell'eventuale differimento dell'effettuazione della prova ad altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che, prima dell'inizio della prova, accusano un'indisposizione o che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l'Ufficiale medico presente (che, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), si identifica con il Dirigente del Servizio Sanitario del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito o il suo sostituto), adottera' le conseguenti determinazioni. L'eventuale riconvocazione verra' comunicata mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con lettera raccomandata o telegramma e, a puro titolo informativo, con messaggio di posta elettronica e non potra' essere in alcun caso successiva al ventesimo giorno a decorrere dal giorno seguente la data originariamente prevista per l'effettuazione delle prove di educazione fisica. In ogni caso, non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della prova che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque a compimento, con qualunque esito, la prova di educazione fisica. I concorrenti, invece, che nel corso della prova intendono ritirarsi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e verranno esclusi dal prosieguo delle prove concorsuali. 8. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di 10 punti. Nel citato allegato G sono indicati i punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun esercizio e le modalita' di effettuazione degli stessi. La commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a fissare in apposito verbale la successione degli esercizi di cui ai precedenti commi 5 e 6. 9. La prova di educazione fisica si riterra' superata se il concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno 6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi. Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di educazione fisica sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 10. In caso di giudizio di inidoneita' per il mancato conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 9, la commissione provvedera' a comunicare l'esito della predetta prova all'interessato e al genitore esercente la potesta' genitoriale ovvero al tutore. 11. I verbali degli accertamenti di cui al presente articolo dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione per le prove di educazione fisica, di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali - 1^ Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma.