Art. 13 
 
 
                        Titoli di preferenza 
 
 
    1. A parita' di merito, nelle graduatorie di  cui  al  successivo
art. 14, si terra'  conto,  nell'ordine,  dei  titoli  di  preferenza
eventualmente indicati nella domanda di  partecipazione  al  concorso
tra quelli appresso indicati: 
      a) figli dei  decorati  dell'Ordine  Militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al Valor Militare; 
      b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni  o
infermita' ascrivibili alle prime quattro  categorie  elencate  nella
tabella A annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915; 
      c) figli di militari di carriera, di Ufficiali e  Sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di
dipendenti civili di ruolo dello Stato  e  di  titolari  di  pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato; 
      d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione  in
sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione,  estiva  o
autunnale, rispettivamente alla prima classe  del  liceo  classico  o
alla  terza  classe  del  liceo  scientifico;  tra  questi  hanno  la
precedenza i figli di Ufficiali di complemento; 
      e) piu' giovani d'eta'. 
    I suddetti titoli di preferenza dovranno  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande.