Art. 13 Titoli di preferenza 1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo art. 14, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati: a) figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al Valor Militare; b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; c) figli di militari di carriera, di Ufficiali e Sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato e di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato; d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico; tra questi hanno la precedenza i figli di Ufficiali di complemento; e) piu' giovani d'eta'. I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.