Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  i
concorrenti idonei in tutte le prove e in tutti gli  accertamenti  di
cui al precedente  art.  6,  comma  1  (compresi  quelli  di  cui  al
precedente  art.  12,  commi  4  e   5   che   dovranno   documentare
tempestivamente, se possibile entro il 3 settembre  2013  e  comunque
non oltre la  data  di  inizio  delle  lezioni  dell'anno  scolastico
prevista per l'Istituto di  provenienza,  il  superamento  dell'esame
integrativo  ovvero  il  recupero  delle  carenze  formative   e   la
conseguita ammissione alla classe superiore,  mediante  dichiarazione
sostitutiva da presentare con le modalita' e  dai  soggetti  indicati
nel precedente art. 12, comma  3)  saranno  iscritti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 7,  comma  1,  lettera  a),  in
distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico  e  una
per gli aspiranti al liceo scientifico, secondo l'ordine  determinato
dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nelle  prove  di
educazione fisica e  di  quello  riportato  nella  prova  di  cultura
generale. Tale media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto
riportato nelle prove di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al
quale verra' aggiunto  il  voto  riportato  nella  prova  di  cultura
generale moltiplicato per il coefficiente  1,  tutto  diviso  per  il
coefficiente 1,2. I concorrenti che avranno riportato la «sospensione
del giudizio» e che,  sebbene  collocati  in  posizione  utile  nella
graduatoria di merito, non avranno ancora conseguito l'idoneita' alla
classe successiva, saranno  ammessi  con  riserva  e  convocati  alla
frequenza dei corsi presso le  Scuole  Militari  soltanto  dopo  aver
conseguito e immediatamente  comunicato  il  giudizio  definitivo  di
ammissione alla frequenza della classe successiva. In  caso,  invece,
di esito negativo alla  valutazione  scolastica  finale,  gli  stessi
saranno  esclusi  dal  concorso  per   difetto   del   requisito   di
partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 
    2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle  stesse,  saranno
dichiarati vincitori del: 
      i.  concorso  relativo  all'ammissione  alle  Scuole   Militari
dell'Esercito per: 
        1)  il  liceo  classico:  i   primi   54   (cinquantaquattro)
concorrenti idonei di cui non  piu'  di  14  (quattordici)  di  sesso
femminile; 
        2) il liceo scientifico: i primi 106  (centosei)  concorrenti
idonei di cui non piu' di 21 (ventuno) di sesso femminile; 
      b. concorso relativo all'ammissione alla Scuola Navale Militare
«Francesco Morosini» per: 
        1) il liceo  classico:  i  primi  18  (diciotto)  concorrenti
idonei; 
        2) il liceo scientifico: i primi 50  (cinquanta)  concorrenti
idonei; 
      c.  concorso  relativo  all'ammissione  alla  Scuola   Militare
Aeronautica «Giulio Douhet» per: 
        1) il liceo classico: i primi 20 (venti) concorrenti idonei; 
        2) il liceo  scientifico:  i  primi  20  (venti)  concorrenti
idonei. 
    3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
per  i  posti  eventualmente  non  ricoperti  per  insufficienza   di
concorrenti idonei in una delle  graduatorie  di  cui  al  precedente
comma, si applicheranno le procedure disposte dal  medesimo  art.  1,
comma 2 del presente decreto. 
    4. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
se i  posti  disponibili  per  il  liceo  classico  o  per  il  liceo
scientifico non saranno ricoperti per  insufficienza  di  concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso  di  studi
per l'accesso al quale risulta un'eccedenza  di  idonei  rispetto  al
numero di posti a concorso, fermo restando  il  numero  totale  degli
ammessi. 
    5. I verbali relativi alla formazione delle graduatorie di cui al
presente articolo - con l'indicazione, per ogni concorrente, di tutti
gli elementi che hanno influito  sulla  loro  formazione  -  dovranno
essere  inviati,  a  mezzo  corriere,  a   cura   della   commissione
esaminatrice, di cui all'art. 7, comma 1, lettera  a),  al  Ministero
della Difesa - Direzione Generale  per  il  Personale  Militare  -  I
Reparto Reclutamento -  1^  Divisione  Reclutamento  Ufficiali  -  1^
Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma. 
    6. Le graduatorie di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma  3,  nonche'  dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno  approvate
con decreto dirigenziale e  pubblicate  nel  Giornale  Ufficiale  del
Ministero  della  Difesa.  Dell'avvenuta  pubblicazione  verra'  data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale,
e, a  puro  titolo  informativo,  nell'area  pubblica  della  sezione
comunicazioni  del  portale  dei  concorsi,  nonche'  nei  siti   web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it (per il concorso  per
l'ammissione      alle      Scuole      Militari      dell'Esercito),
www.marina.difesa.it (per il concorso per  l'ammissione  alla  Scuola
Navale Militare);  www.aeronautica.difesa.it  (per  il  concorso  per
l'ammissione alla Scuole Militare Aeronautica).