Art. 15 Ammissione alle Scuole 1. In ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, i concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto. La convocazione avverra' con lettera raccomandata o telegramma. 2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i concorrenti (tenuto anche conto delle gia' citate limitazioni numeriche previste per quelli di sesso femminile) saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con priorita' 1 (Scuola Militare «Nunziatella» ovvero Scuola Militare «Teulie'») secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili. Una volta ricoperti interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati alla sede indicata nella domanda con priorita' 2. 3. Le rinunce e la mancata presentazione di vincitori del concorso alla Scuola di assegnazione verificatesi entro i primi trenta giorni dalla data di inizio del corso consentiranno alla Direzione Generale per il Personale Militare, per il tramite degli Enti delegati di Forza Armata, di disporre l'ammissione di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) tale evenienza puo' determinare la modifica della sede provvisoriamente assegnata, nel rispetto dei limiti numerici previsti per i concorrenti di sesso femminile. 4. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti, invece, che comunicheranno al Comando della Scuola Militare di assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione, potranno ottenere una proroga, comunque non superiore a dieci giorni. 5. All'atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati assegnati i concorrenti dovranno esibire: a) documento di riconoscimento in corso di validita'; b) 4 fotografie recenti, formato tessera (4 x 5), con l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e' necessaria alcuna autenticazione; c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla-osta del Dirigente scolastico dell'Istituto di provenienza, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola Militare. Le firme dei Dirigenti delle scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle pagelle dovranno essere autenticate dal Provveditore agli Studi; d) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, nonche' eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a medicinali; e) tessera sanitaria; f) atto di impegno, firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto; g) referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. La mancata presentazione della documentazione di cui alla precedente lettera f) ovvero la difformita' della stessa determinera' la mancata ammissione alla Scuola Militare di assegnazione. 6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. 7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare, per il tramite degli Enti delegati di Forza Armata, provvedera' a chiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se da tale controllo emergera' che il contenuto delle dichiarazioni non e' veritiero, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 8. All'atto dell'ammissione dell'Allievo il genitore (o tutore) si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano la frequenza della Scuola Militare. Si impegna, altresi', al pagamento della retta, delle spese complementari e in generale di tutte quelle spese di cui l'Allievo potra' risultare debitore verso l'Amministrazione della predetta Scuola.