Art. 15 
 
 
                       Ammissione alle Scuole 
 
 
    1. In ciascun concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  i
concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi  a  concorso,
saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti di cui  al
precedente art. 2 del presente decreto. La convocazione avverra'  con
lettera raccomandata o telegramma. 
    2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti (tenuto  anche  conto  delle  gia'  citate  limitazioni
numeriche previste per quelli di sesso femminile)  saranno  assegnati
alla sede indicata nella domanda con  priorita'  1  (Scuola  Militare
«Nunziatella» ovvero  Scuola  Militare  «Teulie'»)  secondo  l'ordine
della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili.
Una volta ricoperti interamente i posti disponibili  in  una  sede  i
concorrenti che seguono in posizione  utile  in  graduatoria  saranno
provvisoriamente assegnati  alla  sede  indicata  nella  domanda  con
priorita' 2. 
    3. Le  rinunce  e  la  mancata  presentazione  di  vincitori  del
concorso alla Scuola  di  assegnazione  verificatesi  entro  i  primi
trenta giorni dalla data  di  inizio  del  corso  consentiranno  alla
Direzione Generale per il Personale Militare, per  il  tramite  degli
Enti  delegati  di  Forza  Armata,  di   disporre   l'ammissione   di
altrettanti concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della  rispettiva
graduatoria. Nel concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a) tale evenienza puo' determinare  la  modifica  della  sede
provvisoriamente assegnata, nel rispetto dei limiti numerici previsti
per i concorrenti di sesso femminile. 
    4. Saranno considerati rinunciatari  all'ammissione,  e  pertanto
esclusi,  i  concorrenti  che,  senza  giustificato  motivo,  non  si
presenteranno nella sede e nel giorno loro  fissato.  I  concorrenti,
invece, che  comunicheranno  al  Comando  della  Scuola  Militare  di
assegnazione di  non  potersi  presentare  per  giustificato  motivo,
producendo la relativa documentazione, potranno ottenere una proroga,
comunque non superiore a dieci giorni. 
    5. All'atto della presentazione alla  Scuola  cui  saranno  stati
assegnati i concorrenti dovranno esibire: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b)  4  fotografie  recenti,  formato  tessera  (4  x  5),   con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di  nascita.  Non  e'
necessaria alcuna autenticazione; 
      c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno  concorso,  nonche'  il  nulla-osta  del
Dirigente scolastico dell'Istituto di provenienza, entrambi necessari
per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola Militare. Le  firme
dei Dirigenti  delle  scuole  parificate  o  legalmente  riconosciute
apposte sulle pagelle dovranno essere  autenticate  dal  Provveditore
agli Studi; 
      d)  certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni   effettuate,
nonche'  eventuale  dichiarazione  di  allergie  e/o  intolleranze  a
medicinali; 
      e) tessera sanitaria; 
      f) atto di impegno,  firmato  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente  all'allegato  I,
che costituisce parte integrante del presente decreto; 
      g) referto di analisi di laboratorio, rilasciato  da  struttura
sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico  del  glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo. 
    La  mancata  presentazione  della  documentazione  di  cui   alla
precedente lettera f) ovvero la difformita' della stessa determinera'
la mancata ammissione alla Scuola Militare di assegnazione. 
    6. L'accertamento  della  regolarita'  della  condotta  morale  e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. 
    7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per  il  Personale
Militare, per  il  tramite  degli  Enti  delegati  di  Forza  Armata,
provvedera' a chiedere, ai sensi delle disposizioni del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,   n.   445,   alle
Amministrazioni Pubbliche e  agli  Enti  competenti  la  conferma  di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  risultati
vincitori del concorso medesimo. Fermo restando  quanto  previsto  in
materia di  responsabilita'  penale  dall'art.  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  se  da  tale
controllo emergera' che  il  contenuto  delle  dichiarazioni  non  e'
veritiero,  il  dichiarante  decadra'  dai   benefici   eventualmente
conseguiti in virtu'  del  provvedimento  emanato  sulla  base  della
dichiarazione mendace. 
    8. All'atto dell'ammissione dell'Allievo il genitore  (o  tutore)
si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano  la
frequenza della Scuola Militare. Si impegna, altresi',  al  pagamento
della retta, delle spese complementari e in generale di tutte  quelle
spese   di   cui   l'Allievo   potra'   risultare   debitore    verso
l'Amministrazione della predetta Scuola.