Art. 16 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. L'Amministrazione Militare potra', con provvedimento motivato,
escludere in ogni momento dai concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1 qualsiasi concorrente per difetto  dei  requisiti  prescritti
per l'ammissione alle Scuole Militari, nonche' escludere il  medesimo
dalla frequenza del corso di studio,  se  il  difetto  dei  requisiti
verra' accertato durante il corso stesso.