Art. 17 Ordinamento degli studi 1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle Scuole Militari sono di ordine classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli previsti per le tre classi del liceo classico e per le ultime tre classi del liceo scientifico. Inoltre vengono insegnate anche materie militari. Durante l'intera permanenza presso la Scuola non sara' consentito agli Allievi di ripetere piu' di un anno. In caso diverso, essi cesseranno di appartenere alla Scuola Militare. 2. Gli Allievi non saranno soggetti al pagamento di tasse scolastiche, limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del 3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 3. Al termine di ogni anno scolastico gli Allievi saranno giudicati anche in attitudine militare, per la valutazione della quale si terra' conto: a) del senso del dovere, della responsabilita' e della disciplina; b) delle doti intellettive; c) dell'attitudine fisica; d) del complesso delle qualita' morali e di carattere. Per gli Allievi della Scuola Navale Militare la valutazione di cui al presente comma avverra' dopo l'eventuale campagna navale di istruzione e terra' conto anche delle attitudini alla vita navale. Gli Allievi giudicati inidonei anche per uno solo dei predetti aspetti saranno allontanati d'autorita' dalla Scuola Militare.