Art. 18 
 
 
                            Arruolamento 
 
 
    1. Gli Allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potesta' e dovranno contrarre una ferma speciale  di  tre
anni per il completamento del corso di studi prescelto;  a  tal  fine
potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli Allievi
che non vorranno assoggettarsi  al  prescritto  arruolamento  saranno
dimessi dalla Scuola Militare. 
    2.  Gli  Allievi   sono   tenuti   all'osservanza   delle   norme
disciplinari  previste  per  gli  Istituti  statali   di   istruzione
secondaria e al  rispetto  delle  regole  della  disciplina  militare
stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entrambi citati
nelle premesse, e dalle disposizioni interne appositamente emanate. 
    3. Gli Allievi che all'atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di  idoneita'  fisica  per  essere
arruolati - e  sempreche'  possano  riacquisirla  in  breve  tempo  -
potranno essere tenuti in esperimento,  previa  autorizzazione  della
Direzione Generale per il Personale Militare,  su  proposta  motivata
del Comandante della Scuola Militare. 
    4. Il  rinvio  in  famiglia  degli  Allievi  sara'  disposto,  su
proposta  motivata  del  Comandante  della  Scuola,   previo   parere
dell'organo collegiale,  con  provvedimento  a  carattere  definitivo
della Direzione Generale per il Personale Militare  e  potra'  essere
adottato per: 
      a) votazione insufficiente in attitudine militare; 
      b)  reiterate  gravi  mancanze  disciplinari  ovvero  manifesta
insofferenza alla vita militare; 
      c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti
dal bando di concorso; 
      d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari  a
carico della famiglia entro le date stabilite  dalle  singole  Scuole
Militari; 
      e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad
applicazione della pena su richiesta; 
      f)  se  gia'  ripetenti,  non  aver   conseguito   un'ulteriore
promozione scolastica. 
    5. Il genitore  (o  tutore  dell'Allievo  minorenne  o  l'Allievo
stesso,  se  maggiorenne)  potra'  ottenere,  in  qualunque   momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola. 
    6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'Allievo arruolato
ai sensi del precedente comma 1 che e' stato rinviato in  famiglia  o
al quale e' stato concesso il ritiro, sara'  prosciolto  dalla  ferma
contratta. 
    7. All'Allievo, che per qualunque  motivo  cessi  di  appartenere
alla Scuola,  sara'  consegnato,  a  cura  della  Scuola  stessa,  il
nulla-osta per il trasferimento a un'analoga classe  di  un  Istituto
statale dello stesso ordine. 
    8. Agli Allievi saranno corrisposte le  paghe  nette  giornaliere
indicate dal decreto del Ministero della Difesa  7  agosto  2012,  al
momento in vigore.