Art. 18 Arruolamento 1. Gli Allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi esercita la potesta' e dovranno contrarre una ferma speciale di tre anni per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli Allievi che non vorranno assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno dimessi dalla Scuola Militare. 2. Gli Allievi sono tenuti all'osservanza delle norme disciplinari previste per gli Istituti statali di istruzione secondaria e al rispetto delle regole della disciplina militare stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entrambi citati nelle premesse, e dalle disposizioni interne appositamente emanate. 3. Gli Allievi che all'atto della visita medica di incorporamento non si troveranno nelle condizioni di idoneita' fisica per essere arruolati - e sempreche' possano riacquisirla in breve tempo - potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione della Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta motivata del Comandante della Scuola Militare. 4. Il rinvio in famiglia degli Allievi sara' disposto, su proposta motivata del Comandante della Scuola, previo parere dell'organo collegiale, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione Generale per il Personale Militare e potra' essere adottato per: a) votazione insufficiente in attitudine militare; b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta insofferenza alla vita militare; c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti dal bando di concorso; d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia entro le date stabilite dalle singole Scuole Militari; e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad applicazione della pena su richiesta; f) se gia' ripetenti, non aver conseguito un'ulteriore promozione scolastica. 5. Il genitore (o tutore dell'Allievo minorenne o l'Allievo stesso, se maggiorenne) potra' ottenere, in qualunque momento dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola. 6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'Allievo arruolato ai sensi del precedente comma 1 che e' stato rinviato in famiglia o al quale e' stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma contratta. 7. All'Allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla Scuola, sara' consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta per il trasferimento a un'analoga classe di un Istituto statale dello stesso ordine. 8. Agli Allievi saranno corrisposte le paghe nette giornaliere indicate dal decreto del Ministero della Difesa 7 agosto 2012, al momento in vigore.