Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che: a) al 31 dicembre 2013 hanno compiuto il 15° anno di eta' e non superato il giorno di compimento del 17°, cioe' sono nati tra il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1998, estremi compresi; b) sono in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2012-2013 l'idoneita' all'ammissione al 1° liceo classico ovvero al 3° liceo scientifico. Se hanno conseguito la predetta idoneita' nel precedente anno scolastico, non dovranno aver conseguito al termine dell'anno scolastico 2012-2013 l'idoneita' alla classe superiore; c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni; d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da Istituti di educazione o di istruzione dello Stato; e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' quali Allievi delle Scuole Militari. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate nei successivi articoli 9, 10 e 11. 2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d) dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.