Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
cittadini italiani di entrambi i sessi che: 
      a) al 31 dicembre 2013 hanno compiuto il 15° anno di eta' e non
superato il giorno di compimento del 17°, cioe' sono nati tra  il  31
dicembre 1996 e il 31 dicembre 1998, estremi compresi; 
      b) sono in grado di conseguire al termine dell'anno  scolastico
2012-2013 l'idoneita' all'ammissione al 1° liceo classico  ovvero  al
3° liceo scientifico. Se hanno conseguito la predetta  idoneita'  nel
precedente anno scolastico, non dovranno aver conseguito  al  termine
dell'anno scolastico 2012-2013 l'idoneita' alla classe superiore; 
      c) non sono incorsi  nel  divieto  di  frequenza  della  stessa
classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio  decreto  4  maggio
1925, n. 653 e successive modificazioni; 
      d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e  non
sono stati espulsi da Istituti di educazione o  di  istruzione  dello
Stato; 
      e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita'  quali  Allievi
delle Scuole Militari. Tale requisito verra'  verificato  nell'ambito
degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate
nei successivi articoli 9, 10 e 11. 
    2. I requisiti di cui al precedente comma  1,  lettere  c)  e  d)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.