Art. 20 Dispensa totale o parziale dalla retta 1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta: a) agli orfani di guerra (o equiparati); b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per benemerenze di famiglia: a) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al Valor Militare; b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; c) ai figli di militari di carriera, di Ufficiali e Sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o di chi esercita la potesta' genitoriale, sempreche' il giovane risulti a carico. 3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per merito personale: a) nel 1° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli Allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi al termine dei ripianamenti, purche' abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore a 8/10; b) in ciascun anno scolastico successivo, agli Allievi che al termine degli scrutini dell'anno scolastico precedente risultano classificati, nelle due distinte graduatorie di merito (liceo classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva non inferiore a 8/10. 4. Potranno cumularsi a favore dello stesso Allievo due dispense di mezze rette, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato durante il tempo in cui l'Allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi', che venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai successivi commi 7 e 8, secondo lo schema riportato nell'allegato O che costituisce parte integrante del presente decreto. Ogni variazione delle condizioni a fondamento della concessione del beneficio dovra' essere comunicata immediatamente all'Amministrazione Militare. 5. Se il titolo che da' diritto al beneficio maturera' successivamente all'ammissione dell'Allievo alla Scuola, la domanda per la concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale e' stato accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione. In tal caso il beneficio sara' accordato, se spettante, con effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo. 6. Il Comando della Scuola Militare interessata, ricevute le domande, ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la completezza della documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria all'accertamento della sussistenza del titolo che da' luogo al beneficio chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande alla Direzione Generale per il Personale Militare per le decisioni. 7. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al comma 1 del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia dell'Allievo e dei seguenti documenti: a) per gli orfani di guerra o equiparati: 1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra; b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio: 1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria. 8. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2 del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia dell'Allievo, dei motivi per i quali viene chiesto il beneficio di dispensa e dei seguenti documenti: a) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato: estratto matricolare del genitore; b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili dello Stato: decreto di pensione del genitore. 9. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 7 e 8, i relativi documenti a sostegno dell'istanza di esenzione. L'accertamento della sussistenza del titolo che da' luogo al beneficio chiesto sara' effettuato d'ufficio. La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del presente articolo sara' accordata d'ufficio dalla Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta dei Comandi delle Scuole Militari.