Art. 6 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma  1  e'  previsto  lo  svolgimento  delle   seguenti   prove   e
accertamenti: 
      a) prova preliminare (detta prova non avra' luogo,  per  motivi
di economicita' e di speditezza  dell'azione  amministrativa,  se  il
numero delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di  studi
previsti sara' ritenuto compatibile con le esigenze di selezione); 
      b) accertamenti sanitari; 
      c) accertamenti attitudinali; 
      d) prove di educazione fisica; 
      e) prova di cultura generale. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno  presentare
muniti  della  carta  di  identita'   o   di   altro   documento   di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e  quindi
escluso dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a  causa  di  forza  maggiore.  Altresi',  con
riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c)
e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che  hanno  presentato
domanda di partecipazione a piu'  di  uno  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in caso di
concomitante svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi  medesimi.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite  messaggio
di posta elettronica agli indirizzi indicati al  precedente  art.  5,
comma  3,  un'istanza  di  nuova  convocazione,  controfirmata  dai/l
genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore ovvero, in mancanza dal
tutore, entro le 1200 del giorno antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando la  documentazione  probatoria  e  copie  per
immagine, ovvero in formato PDF, di un proprio documento  d'identita'
in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione  dello  Stato,
nonche'  dei/l  documenti/o  d'identita'  -  in  corso  di  validita'
rilasciato da  un'Amministrazione  dello  Stato  -  dei/l  genitori/e
ovvero del tutore. La riconvocazione, che potra' essere disposta solo
se compatibile con il periodo  di  svolgimento  delle  prove  stesse,
avverra' mediante avviso inserito  nell'aera  privata  della  sezione
comunicazioni  del  portale  dei   concorsi   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con lettera raccomandata o telegramma e, a puro titolo
informativo, con messaggio di posta elettronica. 
    3. I concorrenti, all'atto della formazione delle graduatorie  di
merito di cui al successivo art. 14, dovranno essere risultati idonei
in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente
comma 1. 
    4.  Le  spese  dei  viaggi  in  occasione  delle  prove  e  degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto  e
alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il solo concorso di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante  le
prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere c), d)  ed
e), possono fruire di vitto e  alloggio,  se  disponibile,  a  carico
dell'Amministrazione Militare. 
    5.  L'Amministrazione  Militare  non  rispondera'  di   eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e accertamenti di cui al
comma 1 del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove  e
degli accertamenti stessi.