Art. 6 Svolgimento dei concorsi 1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 e' previsto lo svolgimento delle seguenti prove e accertamenti: a) prova preliminare (detta prova non avra' luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi previsti sara' ritenuto compatibile con le esigenze di selezione); b) accertamenti sanitari; c) accertamenti attitudinali; d) prove di educazione fisica; e) prova di cultura generale. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentare muniti della carta di identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Altresi', con riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in caso di concomitante svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi medesimi. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica agli indirizzi indicati al precedente art. 5, comma 3, un'istanza di nuova convocazione, controfirmata dai/l genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore ovvero, in mancanza dal tutore, entro le 1200 del giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria e copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un proprio documento d'identita' in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' dei/l documenti/o d'identita' - in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato - dei/l genitori/e ovvero del tutore. La riconvocazione, che potra' essere disposta solo se compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' mediante avviso inserito nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con lettera raccomandata o telegramma e, a puro titolo informativo, con messaggio di posta elettronica. 3. I concorrenti, all'atto della formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. 4. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante le prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), possono fruire di vitto e alloggio, se disponibile, a carico dell'Amministrazione Militare. 5. L'Amministrazione Militare non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.