Art. 10
Pubblicazione graduatoria
1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento,
saranno approvate le graduatorie di merito relative alle singole
discipline/specialita' sportive, sulla base dei punteggi complessivi
attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli e verranno
dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto sara'
approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del
concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Personale
del Ministero dell'Interno e di tale pubblicazione verra' data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera' il
termine, rispettivamente di giorni sessanta e centoventi, per
eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199.