Art. 10 
 
 
                      Pubblicazione graduatoria 
 
 
    1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale  della
Pubblica Sicurezza, riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento,
saranno approvate le graduatorie  di  merito  relative  alle  singole
discipline/specialita' sportive, sulla base dei punteggi  complessivi
attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli e  verranno
dichiarati i vincitori del concorso.  Con  lo  stesso  decreto  sara'
approvata la graduatoria finale dei  vincitori.  Le  graduatorie  del
concorso saranno pubblicate nel Bollettino  ufficiale  del  Personale
del Ministero  dell'Interno  e  di  tale  pubblicazione  verra'  data
notizia mediante avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    2. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera'  il
termine,  rispettivamente  di  giorni sessanta  e   centoventi,   per
eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199.