Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  della  domanda   di   partecipazione,   dei   seguenti
requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto  il  35°
anno di eta'; 
    d) possedere le qualita' morali e di condotta previste  dall'art.
26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
    e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 1° grado o
equipollente; 
      f)  essere  stato  riconosciuto  da  parte  del  CONI  o  dalle
Federazioni sportive  nazionali  atleta  di  interesse  nazionale  ed
inoltre essere in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui
all'art. 5 del presente bando; 
      g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
polizia  in  conformita'  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. 
    In particolare, per quanto attiene ai requisiti psicofisici, sono
richiesti: 
      1. sana e robusta costituzione fisica; 
      2. statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a  m.  1,61
per le donne. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza  delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono  rispecchiare  un'armonia  atta  a  configurare   la   robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento dei servizi di polizia; 
      3. senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10  nell'occhio  che
vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun  occhio  per  una
correzione massima  complessiva  di  una  diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita'  per  l'ammissione
al concorso le imperfezioni e le infermita' indicate nella tabella  1
allegata al predetto decreto ministeriale 198/2003. 
    h) per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985,  essere
in regola nei riguardi degli obblighi di  leva  e  non  essere  stati
ammessi al servizio civile in qualita'  di  obiettori  di  coscienza,
ovvero di non aver assolto gli obblighi di leva  quali  obiettori  di
coscienza, salvo l'aver espresso formale e irrevocabile  rinuncia  al
suddetto status. 
    2. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso e mantenuti fino  alla  data  dell'immissione  nel  ruolo
degli agenti ed assistenti della Polizia  di  Stato,  escluso  quello
previsto al comma 1, lettera c). 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  espulsi
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
da  pubblici  uffici,   dispensati   dall'impiego   per   persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti  dall'impiego  statale,  ai
sensi dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 
    4.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   il
requisito della condotta e delle  qualita'  morali  dei  candidati  e
quelli dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di
pubblico impiego. In particolare, la Commissione esaminatrice, di cui
al successivo art. 7, provvedera' alla verifica dei titoli  sportivi,
di cui al precedente comma 1,  lettera  f),  al  fine  di  accertarne
l'ammissibilita' per la partecipazione al concorso. 
    5. L'esclusione dal concorso  per  difetto  di  uno  o  piu'  dei
requisiti prescritti, sara' disposta in qualunque momento con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale  della  Pubblica
Sicurezza.