Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35°
anno di eta';
d) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'art.
26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 1° grado o
equipollente;
f) essere stato riconosciuto da parte del CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale ed
inoltre essere in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui
all'art. 5 del presente bando;
g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198.
In particolare, per quanto attiene ai requisiti psicofisici, sono
richiesti:
1. sana e robusta costituzione fisica;
2. statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
per le donne. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento dei servizi di polizia;
3. senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che
vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una
correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione.
Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione
al concorso le imperfezioni e le infermita' indicate nella tabella 1
allegata al predetto decreto ministeriale 198/2003.
h) per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, essere
in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati
ammessi al servizio civile in qualita' di obiettori di coscienza,
ovvero di non aver assolto gli obblighi di leva quali obiettori di
coscienza, salvo l'aver espresso formale e irrevocabile rinuncia al
suddetto status.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso e mantenuti fino alla data dell'immissione nel ruolo
degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, escluso quello
previsto al comma 1, lettera c).
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.
4. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il
requisito della condotta e delle qualita' morali dei candidati e
quelli dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego. In particolare, la Commissione esaminatrice, di cui
al successivo art. 7, provvedera' alla verifica dei titoli sportivi,
di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine di accertarne
l'ammissibilita' per la partecipazione al concorso.
5. L'esclusione dal concorso per difetto di uno o piu' dei
requisiti prescritti, sara' disposta in qualunque momento con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza.