Art. 6
Titoli di studio e abilitazioni professionali ammessi a valutazione
1. Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli di studio e
abilitazioni professionali:
a):
1. diploma di laurea: fino a punti 2;
2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1.
c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
I punteggi previsti ai punti a) e b) non sono cumulabili tra
loro.
2. La valutazione dei titoli, di cui all'art. 5 ed al presente
articolo, e' limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
3. I titoli valutati, di cui ai precedenti commi, ed i relativi
punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte
dal Presidente e da tutti i componenti della commissione, che fanno
parte integrante degli atti del concorso.