Art. 9
Graduatoria
1. Espletate le visite psicofisiche ed attitudinali, ed ultimata
la valutazione dei titoli, la Commissione, individuata dal precedente
art. 7, forma le graduatorie di merito relative alle singole
discipline/ specialita' sportive, sulla base del punteggio finale,
conseguito da ciascun candidato ai sensi dei precedenti articoli 5 e
6.
2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modifiche.