Art. 11
Prova orale
1. Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che
nelle prove scritte abbiano conseguito una media di almeno ventuno
trentesimi ed una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in
ciascuna di esse. La commissione non procede all'esame del secondo
elaborato qualora abbia attribuito al primo elaborato un punteggio
inferiore a diciotto trentesimi.
2. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto
riportato nelle prove scritte, sara' comunicata al candidato almeno
venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova
stessa. Con tale comunicazione i candidati sono altresi' invitati ad
inviare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di
notifica, la documentazione che comprova il possesso, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione, dei titoli di cui al precedente art. 5, in originale
o in copia autenticata ovvero - fatta eccezione per le pubblicazioni
- la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto
di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. La prova orale sara' volta, altresi', all'accertamento della
conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle
indicate nel precedente art. 4, comma 2, lett. h), che consiste nella
traduzione di un testo senza l'ausilio del vocabolario e in una
conversazione, nonche' all'accertamento del possesso di un livello
elevato di conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni
informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
4. La prova orale si intendera' superata qualora il candidato
abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.