Art. 12
Rinuncia al concorso per mancata presentazione alle prove
1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo
documento di riconoscimento, per sostenere l'eventuale prova
preselettiva, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove
scritte e la prova orale nel luogo, giorno ed ora che saranno loro
preventivamente comunicati. La mancata presentazione sara'
considerata rinuncia al concorso a tutti gli effetti.