Art. 13
Formazione della graduatoria e adempimenti connessi
1. Espletate le prove del concorso, la commissione formera' la
graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio complessivo
conseguito da ogni candidato.
2. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma tra la media dei
voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli
ed il voto ottenuto alla prova orale.
3. Ai fini della compilazione della graduatoria finale del
concorso, i candidati che avranno superato le prove d'esame saranno a
tal fine invitati a far pervenire al Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III,
via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 - Roma, entro il termine
perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il
relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che
danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di
precedenza e di preferenza nella nomina a parita' di punteggio,
purche' gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
4. I documenti di cui al comma precedente che saranno presentati
o perverranno dopo il termine di venti giorni, non saranno valutati
anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo
entro il termine medesimo.
5. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento,
sara' approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i
vincitori del concorso. Il decreto stesso sara' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno e di
tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera' il
termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali
impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di
Roma, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199.