Art. 5
Titoli ammessi a valutazione
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) titoli di cultura ulteriori a quelli richiesti per
l'ammissione al concorso fino a punti 9;
b) titoli professionali fino a punti 15;
c) titoli vari fino a punti 6.
2. Rientrano tra i titoli di cultura di cui alla precedente
lettera a): i diplomi di laurea; i diplomi di specializzazione; le
abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni; gli
attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e
simili rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da
un istituto riconosciuto dallo Stato, purche' attinenti al settore
tecnico per il quale il candidato concorre e purche' conclusisi con
un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale.
3. Rientrano tra i titoli professionali di cui alla precedente
lettera b) quelli riguardanti: l'espletamento di incarichi e servizi
presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti
con provvedimento dei competenti organi; lo svolgimento a carattere
volontario di attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio in
genere risultante da certificazioni provenienti da istituti
universitari o istituti di ricerca o sperimentazione, di diritto
pubblico o riconosciuti dallo Stato.
4. Rientrano tra i titoli vari di cui alla precedente lettera c)
tutti quelli attinenti al ruolo degli ingegneri che non rientrano
nelle precedenti categorie.
5. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo sara'
effettuata nei confronti dei soli candidati che avranno superato le
prove scritte, ai quali verra' richiesto di presentare la
documentazione, e il relativo punteggio verra' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La
valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
6. I titoli redatti in lingua straniera non verranno presi in
considerazione se non corredati della traduzione in lingua italiana
certificata dalle competenti autorita'.
7. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto delle eventuali dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o degli atti di notorieta' di cui agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.