Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d'esami, sono ammessi i candidati in possesso
del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico
conseguito presso Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente, paritari e legalmente riconosciuti, che, alla data del
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano:
A - completato il tirocinio ai sensi della legge n. 27/2012,
art. 9, comma 6, presso un agrotecnico o un perito agrario o un
dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da
almeno un triennio (art. 1, comma 2, lettera a, legge n. 251/1986);
B - completato un periodo non superiore a diciotto mesi di
formazione e lavoro, con contratto a norma dell'art. 3 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del
diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2, lettera b, legge n.
251/1986);
C - completato un periodo non superiore a diciotto mesi di
attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio
tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di
agrotecnico (art. 1, comma 2, lettera c, legge n. 251/1986), o svolto
attivita' di titolare di impresa agricola (art. 14 del «Regolamento
per lo svolgimento della pratica, del tirocinio professionale e per
il riconoscimento dell'attivita' tecnica subordinata» approvato dal
Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
con deliberazione 28 giugno 1992, n. 8 e successive modificazioni ed
integrazioni);
D - conseguito il diploma di apposita scuola diretta a fini
speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1, comma 2,
lettera d), legge n. 251/1986);
E - conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici
corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre
1991 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 2, comma 2,
decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176);
F - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). Il Collegio
nazionale accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in
base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono
tempestivamente notificati agli interessati.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
A - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella A);
B - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui
alla tabella D allegata (art. 55, comma 1 e comma 2, lettera a,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Universita', gli
Istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).