Art. 3
Sedi di esame
1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente Ordinanza.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati
nell'art. 9 del Regolamento, possono essere costituite,
rispettivamente, Commissioni per candidati provenienti da diverse
sedi o piu' Commissioni operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d'esame nella
tabella A dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti,
ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il
numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive
dell'Istituto, possono essere costituite Commissioni ubicate, ove
necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia,
non menzionati nella detta tabella.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite del Collegio nazionale.