Art. 4
Domande di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine -
Esclusioni
1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4ยช serie speciale, presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art.
5, all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente
- sede regionale o interregionale di esame tra quelli compresi nella
tabella A - da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed art. 3, comma 1,
Regolamento).
2. Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico dell'Istituto
sede d'esame prescelto, devono, pero', entro il termine
sopraindicato, essere inviate al Collegio nazionale degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati (Ufficio di presidenza - Poste
Succursale n. 1 - 47122 Forli' - tel. 0543/720908) che provvedera'
agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente O.M.
3. Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti
modalita':
a) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il
timbro dell'Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione);
b) a mano direttamente al Collegio nazionale (fa fede
l'apposita ricevuta rilasciata dal Collegio, redatta su carta
intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle
istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo);
c) tramite posta elettronica certificata (PEC:
agrotecnici@pecagrotecnici.it), direttamente al Collegio Nazionale
(fa fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della
pec).
4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o
presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.
5. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.