Art. 7
Adempimenti del Collegio nazionale
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio Nazionale verifica la regolarita' delle domande
ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza (art. 6, comma 1, Regolamento), comunica
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro
la data del 14 settembre 2013, a mezzo fax n. 06/58493945 o tramite
posta elettronica all'indirizzo agrotecnici@istruzione.it, il numero
dei candidati ammessi a sostenere gli esami, ai fini della
determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta alcuna domanda.
2. Il Collegio Nazionale invia, altresi', entro la data del 20
settembre 2013, tramite posta elettronica all'indirizzo
agrotecnici@istruzione.it e a mezzo postale al MIUR - Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
- Ufficio V - Viale Trastevere n. 76 - 00153 Roma, gli elenchi
nominativi, in stretto ordine alfabetico e numerico, dei candidati
ammessi a sostenere gli esami, distinti in relazione all'Istituto
sede d'esame da loro prescelto e con espressa indicazione del titolo
di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla
loro assegnazione alle Commissioni.
3. Il Collegio Nazionale provvede a formare i detti elenchi
previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base
delle attestazioni dei Collegi locali di cui all'art. 12, comma 4,
decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in
particolare, al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente
art. 2.
4. Nei predetti elenchi vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome;
il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
ancora in corso di maturazione (da indicare comunque) deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non puo' essere posteriore al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.
5. Gli elenchi, datati e sottoscritti dal presidente del Collegio
Nazionale, devono contenere la seguente attestazione:
«Il Presidente del Collegio nazionale attesta, ai sensi
dell'art. 6 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione (decreto ministeriale 6 marzo
1997, n. 176), relativamente ai candidati, in numero di ... , di cui
all'elenco nominativo che precede:
l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti ed il
possesso (salva indicazione contraria relativa a candidati con
requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere
successiva, analoga attestazione) di uno dei requisiti stabiliti
(art. 1, comma 2, legge n. 251/1986; art. 8, comma 3, ed art. 55,
commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001);
di aver verificato la regolarita' delle relative domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'».
6. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
7. Entro la data del 19 ottobre 2013, il suddetto Collegio
Nazionale provvede alla consegna delle domande ai dirigenti
scolastici degli Istituti professionali ai quali sono indirizzate, o
ai dirigenti scolastici di quegli Istituti indicati dal Ministero in
caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3,
trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro
originale dei medesimi elenchi, di competenza di ciascuna
Commissione, gia' trasmessi al Ministero.
Detti elenchi sono integrati con apposita nota, datata e
sottoscritta, recante indicazione:
di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando le
successive dichiarazioni, di cui al precedente art. 5, comma 2,
trasmesse dai candidati).
8. Il Collegio Nazionale, inoltre, avra' cura di inviare al
Ministero le terne dei nominativi di docenti e professionisti
agrotecnici per la composizione delle Commissioni giudicatrici, come
previsto dall'art. 7 del D.M. 6 marzo 1997, n. 176, entro e non oltre
il 27 settembre 2013.
9. Successivamente, il Collegio Nazionale avra' cura di far
pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle
prove d'esame, direttamente e soltanto alla Commissione esaminatrice,
la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti
di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al
precedente comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui al
precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati).