Art. 6
Preferenze a parita' di merito
I titoli che danno diritto a preferenza, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
Pubbliche;
c) dalla minore eta'.
I titoli di preferenza, a pena di non valutazione, devono essere
dichiarati nella domanda di partecipazione e devono essere prodotti,
entro i termini per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione ed in allegato alla stessa, in carta semplice, in
originale o in copia autenticata o ai sensi e per gli effetti del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445/2000, mediante l'allegata dichiarazione (allegato B). Si precisa,
a tal fine, che ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 i certificati medici non possono essere
sostituiti da altro documento.