Art. 8
Costituzione del rapporto di lavoro
Fermo restando tutto quanto previsto all'art. 1 del presente
bando, tra l'Amministrazione Universitaria che ha indetto la
selezione ed il candidato dichiarato vincitore, verra' stipulato un
contratto di lavoro a tempo indeterminato con rapporto di lavoro
subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Il candidato risultato vincitore sara' invitato, a mezzo
telegramma, ad assumere servizio, con riserva di accertamento dei
requisiti prescritti per la categoria per la quale e' risultato
vincitore, e contestualmente sara' stipulato il contratto individuale
di lavoro conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Entro
30 giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovra' produrre
la documentazione richiesta dall'Amministrazione di cui al successivo
art. 9.
Scaduto inutilmente il suddetto termine e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga, a richiesta dell'interessato, nel
caso di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro si risolve con
decorrenza immediata.
Il vincitore che senza comprovato e giustificato motivo di
impedimento non assuma servizio entro il termine stabilito, decade
dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora
il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo
sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno
di presa di servizio.
Il periodo di prova e' pari a quello previsto dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, relativo al personale del
comparto Universita'.
Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto per
la categoria EP, posizione economica EP1, di cui al vigente Contratto
Collettivo Nazionale del lavoro, relativo al personale del comparto
Universita'.