Art. 8 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    Fermo restando tutto quanto  previsto  all'art.  1  del  presente
bando,  tra  l'Amministrazione  Universitaria  che  ha   indetto   la
selezione ed il candidato dichiarato vincitore, verra'  stipulato  un
contratto di lavoro a tempo  indeterminato  con  rapporto  di  lavoro
subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno. 
    Il  candidato  risultato  vincitore  sara'  invitato,   a   mezzo
telegramma, ad assumere servizio, con  riserva  di  accertamento  dei
requisiti prescritti per la  categoria  per  la  quale  e'  risultato
vincitore, e contestualmente sara' stipulato il contratto individuale
di lavoro conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L.  Entro
30 giorni dalla stipula del contratto, il vincitore  dovra'  produrre
la documentazione richiesta dall'Amministrazione di cui al successivo
art. 9. 
    Scaduto  inutilmente  il  suddetto  termine  e  fatta  salva   la
possibilita' di una sua proroga, a  richiesta  dell'interessato,  nel
caso di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro si risolve  con
decorrenza immediata. 
    Il vincitore  che  senza  comprovato  e  giustificato  motivo  di
impedimento non assuma servizio entro il  termine  stabilito,  decade
dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora
il vincitore assuma servizio, per giustificato  motivo,  con  ritardo
sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno
di presa di servizio. 
    Il periodo di  prova  e'  pari  a  quello  previsto  dal  vigente
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, relativo al  personale  del
comparto Universita'. 
    Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto per
la categoria EP, posizione economica EP1, di cui al vigente Contratto
Collettivo Nazionale del lavoro, relativo al personale  del  comparto
Universita'.