Art. 2
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 per la presentazione al Rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
Commissari.