Art. 10 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di  studio  sono  assegnate  in  base  alle  graduatorie
generali di merito redatte dalle competenti Commissioni giudicatrici,
su domanda dell'avente diritto. 
    Il  vincitore  delle  borsa  associata  alla  specifica  tematica
"Behavioural Economics applied to public policy and social welfare" e
il  vincitore  delle  borsa   associata   alla   specifica   tematica
"Behavioural Economics analysis  on  mobile  consumers'  habits  over
personal data" saranno tenuti ad accettarle in quanto  le  borse  non
vincolate sono implicitamente considerate a preferenza piu' bassa. 
    Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa  di  studio  conferita
subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria; nel caso
di borsa a tematica vincolata il  candidato  successivo  dovra'  aver
ottenuto anche l'idoneita' per lo specifico argomento. 
    L'importo annuo della borsa di studio ammonta a euro 13.638,47 al
lordo di eventuali oneri  a  carico  del  dottorando  previsti  dalla
normativa vigente (9) . 
    Le somme sono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata,
salvo recupero di indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione
del dottorando. 
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da  Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
della borsa  stessa  per  i  periodi  di  permanenza  all'estero  per
attivita'  di  studio  e  di  ricerca,  debitamente  autorizzati  dal
responsabile del Programma di dottorato o dal Consiglio di programma. 
    Previo  mantenimento  dei  requisiti   di   merito,   la   durata
dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera  durata  del
dottorato. 
    Le sospensioni della frequenza del corso di  durata  superiore  a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. 
    Qualora in corso d'anno un dottorando rinunci  a  proseguire  gli
studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa  di  studio
per la quota non ancora corrisposta. 
    Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio  in  Italia  per  un
corso di dottorato non puo' usufruirne una seconda volta allo  stesso
titolo. 

(9) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa  vigente
    stabilisce ex art. 2 comma 26 della  Legge  335/95  e  successive
    modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato  a  decorrere
    dal 1/01/2013 e' assoggettato a contributo INPS, pari  al  20%  o
    27,72%, di cui 1/3 a carico del dottorando.