Art. 7 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    Le  Commissioni  giudicatrici  per  l'accesso  ai  Programmi   di
dottorato della Scuola sono nominate dal  Rettore,  su  proposta  dei
singoli Consigli di Programma di dottorato sentito  il  Collegio  dei
docenti. 
    Ciascuna commissione si  compone  di  tre  membri  scelti  tra  i
professori e i ricercatori di ruolo, anche stranieri, afferenti  alle
aree scientifico-disciplinari  cui  si  riferisce  il  dottorato.  La
Commissione puo' essere inoltre integrata da non piu' di due esperti,
anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture  pubbliche
e private di ricerca. 
    Le Commissioni stabiliscono i criteri di valutazione e i punteggi
attribuiti ai titoli e alle prove prima dell'espletamento delle prove
medesime, per quanto non specificato nelle schede di cui all'Allegato
1. 
    Espletate le prove di concorso, ciascuna Commissione  compila  la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi  ottenuti  dai
candidati nella prova orale.