Art. 7 Commissioni giudicatrici Le Commissioni giudicatrici per l'accesso ai Programmi di dottorato della Scuola sono nominate dal Rettore, su proposta dei singoli Consigli di Programma di dottorato sentito il Collegio dei docenti. Ciascuna commissione si compone di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo, anche stranieri, afferenti alle aree scientifico-disciplinari cui si riferisce il dottorato. La Commissione puo' essere inoltre integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. Le Commissioni stabiliscono i criteri di valutazione e i punteggi attribuiti ai titoli e alle prove prima dell'espletamento delle prove medesime, per quanto non specificato nelle schede di cui all'Allegato 1. Espletate le prove di concorso, ciascuna Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nella prova orale.