Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    Per l'ammissione alla selezione  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di u  o
degli Stati membri dell'Unione Europea,  quest'ultima  congiuntamente
al godimento dei diritti civili  e  politici  anche  nello  Stato  di
appartenenza o di  provenienza  ed  alla  adeguata  conoscenza  della
lingua italiana; 
      2) eta' non inferiore agli anni 18; 
      3) godimento dei diritti civili e politici; 
      4) titolo di studio: diploma di  scuola  secondaria  di  durata
quinquennale; 
      5) iscrizione nell'elenco del collocamento obbligatorio di  cui
all'art. 8 della predetta legge n. 68/1999; 
      6) idoneita' fisica all'impiego; 
      7) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. 
    Non possono accedere alla selezione coloro i quali sia o  esclusi
dall'elettorato  politico  attivo  e  coloro  i  quali  siano   stati
destituiti dispensati o licenziati dall'impiego presso  una  Pubblica
Amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano cessati i on provvedimento di licenziamento  o  destituzione  a
seguito di procedimento disciplinare o di condanna  penale,  o  siano
stati dichiarati  decaduti  d.  altro  pubblico  impiego  per  averlo
conseguito mediante la produzione di doc menti  falsi  o  viziati  da
invalidita' insanabile o abbiano subito una condanna penale  che,  in
base alla normativa vigente, preclude l'instaurazione di un  rapporto
di lavoro con la pubblica amministrazione. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine ultimo per la  presentazione  della  domanda  di
ammissione alla selezione. 
    L'equiparazione  del  titolo  di  studio  conseguito   all'estero
(diploma  di  scuola  secondaria   di   secondo   grado   di   durata
quinquennale) e' effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 379
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
    Nel caso in cui il titolo non sia stato equiparato o riconosciuto
al momento della presentazione della domanda di  partecipazione  alla
selezione, il  candidato  dovra'  espressamente  dichiarare  di  aver
avviato l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente  e  sara'
ammesso alla selezione con riserva  da  sciogliersi  subordinatamente
all'esito della procedura di riconoscimento o equiparazione. 
    L'Amministrazione garantisce pari opportunita' fra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.