IL DIRETTORE GENERALE per il personale scolastico Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, recante la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Visto il d.i. 10 marzo 1997, concernente, in particolare, la validita' dei titoli di studio di Scuola e di Istituto magistrale; Visto il d.m. 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e delle Scuole di Specializzazione all'insegnamento secondario; Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e successive modificazioni e integrazioni, costitutivo degli ambiti disciplinari; Visto d.m. 6 agosto del 1999, n. 201, istitutivo della classe di concorso di "Strumento Musicale" nella scuola secondaria di primo grado; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il d.m. 9 febbraio 2005, n. 22 che integra i titoli di accesso all'insegnamento indicati nel D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 con le Lauree Specialistiche; Visto il d.lgs. 7 marzo 2005, e successive modifiche, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale; Visto il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare, l'art. 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione all'insegnamento"; Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca 8 novembre 2004, n. 100, 9 febbraio 2005, n. 21 e 18 novembre 2005, n. 85, con cui sono stati indetti i percorsi abilitanti riservati istituiti ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 giugno 2004, n. 143; Visto l'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della Direttiva 2006/100/CE sulla libera circolazione delle persone; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile, e in particolare l'art. 32; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica Amministrazione e l'Innovazione, recante l'equiparazione tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento (DL), le lauree specialistiche ex Decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (LS) e le lauree Magistrali ex Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (LM) ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, come modificato e integrato dal D.M. 25 marzo 2013, recante il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244" (di seguito DM 249/2010); Visti in particolare l'art. 15 commi 1-bis e ss e il comma 16-bis del DM 249/2010, con cui sono istituiti percorsi speciali abilitanti riservati ai docenti con rilevanti titoli di servizio; Considerato il comma 16-ter dell'art. 15 del DM 249/10, che prevede che i titoli conseguiti entro i termini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1997 costituiscono titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami e alla terza fascia delle graduatorie di istituto e sono validi ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera g), della legge 62/2000; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'art. 15, recante "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse"; Visto il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo; Ritenuta l'esigenza di definire tempi e modalita' di attuazione dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell'art. 15 commi 1-bis e ss. del DM 249/2010 e di avviarne l'attivazione dal prossimo anno accademico 2013/2014 nelle more di una parziale revisione dei criteri di accesso ai corsi medesimi finalizzata alla inclusione dell'a.s. 2012/2013 nel novero degli anni scolastici utili per il calcolo del triennio di servizio richiesto nonche' al superamento della limitazione all'anno accademico 2014/2015 come termine per l'attivazione dei suddetti corsi; Sentite le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente CCNL relativo al personale del Comparto Scuola; Decreta: Art. 1 Attivazione di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento 1. Gli Atenei e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono, ai sensi dell'art. 15 commi 1-ter e 16-bis del DM 249/10, corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservati alle sotto elencate categorie di docenti che siano privi della specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'a.s. 2008/2009 ; 2. I titoli di studio necessari per accedere ai percorsi formativi speciali sono i seguenti: Scuola dell'Infanzia: Diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido titolo di accesso, deve essere riconducibile al Diploma di Maturita' Magistrale con apposita dicitura sul Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l'equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l'Istituto ove il titolo e' stato conseguito; Scuola Primaria: Diploma di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido, deve essere riconducibile al Diploma di Maturita' Magistrale con apposita dicitura contenuta nel Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l'equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l'Istituto ove il titolo e' stato conseguito; Scuola Secondaria: Titoli di studio previsti dal D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 Tabelle A, C e D, dal D.M. 9 febbraio 2005 n. 22 e, per i docenti di strumento musicale, i diplomi accademici di II livello ed i diplomi di Conservatorio vecchio ordinamento. 3. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, e' valutabile il servizio prestato nell' anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. A tal fine, e' valutabile anche il servizio prestato in diverse classi di concorso, purche' almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare. Per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, sia su posti normali che su posti di sostegno, si possono cumulare, purche' per ciascun anno scolastico il servizio sia stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto. E' valido anche il servizio prestato su posto di Sostegno, purche' riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta. 4. Nelle more della revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio, gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi relativi all'anno scolastico 2012/13.