Art. 2 Partecipazione ai corsi - compatibilita' - limiti 1. Non possono partecipare ai corsi speciali di cui all'art. 1 i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale. 2. E' consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali previsti dall'art. 15 comma 1-bis del D.M. n. 249/2010. A tal fine gli aspiranti che abbiano prestato servizio in piu' anni e in piu' di una classe di concorso (o tipologia di posto) optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui all'art. 15 comma 1 del D.M. n. 249/2010. 3. La frequenza ai percorsi abilitanti non e' compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010.