Art. 3 
 
                 Domande di ammissione - Esclusioni 
 
    1. La domanda di partecipazione ai percorsi formativi speciali, a
pena di esclusione, deve essere inoltrata per  una  sola  Regione,  a
scelta dell'aspirante, e per una sola tipologia di posto o classe  di
concorso di cui alle tabelle A, C e D del D.M. 39/1998 e  di  cui  al
D.M. 6 agosto del 1999 n. 201 (classe di concorso A077). 
    2  L'istanza  deve  essere   trasmessa   all'Ufficio   Scolastico
Regionale della regione prescelta e l'interessato  dovra'  dichiarare
espressamente di essere disposto a garantire sia  l'espletamento  del
servizio che la frequenza dei corsi. 
    3. Gli aspiranti in  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
possono produrre istanza esclusivamente on line, ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche. 
    4.  A  tal  fine  gli  aspiranti   utilizzeranno   la   procedura
informatica POLIS seguendo la fase preliminare di registrazione e  la
successiva fase di presentazione dell'istanza di partecipazione. 
    5. L'operazione di registrazione puo' essere effettuata  seguendo
le indicazioni pubblicate nell'apposita sezione "Istanze  on  line  -
registrazione", presente sull'home page del sito internet  di  questo
Ministero www.istruzione.it. 
    6. Affinche' la registrazione sia completata e' prevista una fase
di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica oppure  un
Ufficio  Scolastico  Regionale  o  territoriale,  ferma  restando  la
possibilita'   di   avvalersi,   per   i   candidati   oggettivamente
impossibilitati  a  presentarsi,  della  delega  ad   altra   persona
residente nel territorio italiano. 
    7.  Dopo  il  completamento  della  fase  di  registrazione   gli
aspiranti presenteranno istanza di partecipazione:  detta  operazione
viene effettuata nella sezione dedicata "istanze on  line",  presente
sullo stesso sito a decorrere dal 30 luglio 2013. 
    8. La domanda deve essere presentata, a pena di  esclusione,  non
oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 
    9. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto  la  loro
responsabilita'  e  consapevoli  delle  conseguenze  derivanti  dalle
dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti di ammissione. 
    10. Sulla base delle dichiarazioni  contenute  nelle  domande  di
ammissione,    gli    Uffici    Scolastici    Regionali    provvedono
all'accertamento del possesso dei requisiti  per  accedere  ai  corsi
speciali e compilano l'elenco degli ammessi da  pubblicare  sul  sito
Internet e da trasmettere agli Atenei e alle Istituzioni A.F.A.M. per
i successivi adempimenti di competenza. 
    Oltre al difetto dei requisiti e' motivo di esclusione la domanda
prodotta fuori termine o in modalita' diversa  da  quella  telematica
sopra descritta. 
    11. Successivamente, i  Direttori  Regionali,  d'intesa  con  gli
Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. provvedono ad assegnare i  candidati
alle  varie   sedi   individuate   nei   rispettivi   territori   per
l'attivazione dei corsi. 
    12. Con successivo  provvedimento  verranno  fornite  indicazioni
sulle modalita' di accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali,
tenuto conto della capacita' ricettiva dei  singoli  Atenei  e  delle
Istituzioni A.F.A.M. e del numero effettivo degli aspiranti.