Art. 3 Domande di ammissione - Esclusioni 1. La domanda di partecipazione ai percorsi formativi speciali, a pena di esclusione, deve essere inoltrata per una sola Regione, a scelta dell'aspirante, e per una sola tipologia di posto o classe di concorso di cui alle tabelle A, C e D del D.M. 39/1998 e di cui al D.M. 6 agosto del 1999 n. 201 (classe di concorso A077). 2 L'istanza deve essere trasmessa all'Ufficio Scolastico Regionale della regione prescelta e l'interessato dovra' dichiarare espressamente di essere disposto a garantire sia l'espletamento del servizio che la frequenza dei corsi. 3. Gli aspiranti in possesso dei requisiti di partecipazione possono produrre istanza esclusivamente on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche. 4. A tal fine gli aspiranti utilizzeranno la procedura informatica POLIS seguendo la fase preliminare di registrazione e la successiva fase di presentazione dell'istanza di partecipazione. 5. L'operazione di registrazione puo' essere effettuata seguendo le indicazioni pubblicate nell'apposita sezione "Istanze on line - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero www.istruzione.it. 6. Affinche' la registrazione sia completata e' prevista una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica oppure un Ufficio Scolastico Regionale o territoriale, ferma restando la possibilita' di avvalersi, per i candidati oggettivamente impossibilitati a presentarsi, della delega ad altra persona residente nel territorio italiano. 7. Dopo il completamento della fase di registrazione gli aspiranti presenteranno istanza di partecipazione: detta operazione viene effettuata nella sezione dedicata "istanze on line", presente sullo stesso sito a decorrere dal 30 luglio 2013. 8. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 9. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti di ammissione. 10. Sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di ammissione, gli Uffici Scolastici Regionali provvedono all'accertamento del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali e compilano l'elenco degli ammessi da pubblicare sul sito Internet e da trasmettere agli Atenei e alle Istituzioni A.F.A.M. per i successivi adempimenti di competenza. Oltre al difetto dei requisiti e' motivo di esclusione la domanda prodotta fuori termine o in modalita' diversa da quella telematica sopra descritta. 11. Successivamente, i Direttori Regionali, d'intesa con gli Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. provvedono ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate nei rispettivi territori per l'attivazione dei corsi. 12. Con successivo provvedimento verranno fornite indicazioni sulle modalita' di accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali, tenuto conto della capacita' ricettiva dei singoli Atenei e delle Istituzioni A.F.A.M. e del numero effettivo degli aspiranti.