Art. 6 
 
                Svolgimento dei corsi - prove d'esame 
 
    1. I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sara' fissato
dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M., nelle sedi che  saranno
individuate  sulla  base  di  un'apposita  intesa  tra   il   Rettore
dell'Ateneo  o  il  Direttore  dell'Istituzione  interessata   e   il
Direttore del competente Ufficio Scolastico Regionale.  In  linea  di
massima, le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane e/o nell'intera
giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata  dagli
Atenei e  dalle  Istituzioni  A.F.A.M.,  in  relazione  a  specifiche
esigenze dei corsisti ed all'organizzazione  di  fasi  intensive,  da
concentrare nei periodi di  sospensione  delle  attivita'  didattiche
delle istituzioni scolastiche. 
    2. Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati,
e'  possibile  l'organizzazione  dei  corsi  a  livello  provinciale,
regionale  ed,  in   ultima   analisi,   interregionale,   attraverso
specifiche intese tra Direttori Regionali e le  strutture  didattiche
universitarie e A.F.A.M. interessate. 
    3. Il contingente dei posti e il numero massimo dei candidati  da
ammettere ai corsi e' determinato da  ciascun  Ateneo  o  Istituzione
A.F.A.M., di intesa con il Direttore Regionale,  tenuto  conto  della
disponibilita' di  strutture  idonee,  di  personale  docente  e  non
docente e delle dotazioni didattico-strumentali. 
    L'ordine di priorita' per la frequenza dei corsi  sara'  definito
con successivo provvedimento. 
    Di norma non possono essere  attivati  corsi  con  un  numero  di
iscritti inferiore a 10.  Deroghe  in  diminuzione  sono  consentite,
previe intese tra Atenei, Istituzioni A.F.A.M. e Direttori  Regionali
interessati, qualora si renda possibile la partecipazione  dei  corsi
ad attivita' didattiche comuni e trasversali a piu'  corsi,  anche  a
distanza. 
    4. La frequenza dei  corsi  e'  obbligatoria.  E'  consentito  un
massimo di assenze nella percentuale del 20%. 
    Non e' previsto alcun tipo di esonero dal servizio,  fatta  salva
la fruizione dei permessi per il diritto allo studio. 
    I Direttori Regionali,  gli  Atenei  e  le  Istituzioni  A.F.A.M.
avranno cura di stipulare appositi  accordi-quadro  che  disciplinino
aspetti particolari riguardanti sia lo svolgimento dei corsi,  ed  in
particolare, la partecipazione a specifiche  attivita'  didattiche  o
tecnico-pratiche, non presenti negli Atenei o nelle Istituzioni AFAM,
da affidare ad esperti. 
    5. I corsi di cui all'art. 1 si concludono con un  esame  finale,
avente valore di Esame di Stato. Coloro che superano  l'esame  finale
conseguono l'abilitazione  all'insegnamento  su  posto  o  classe  di
concorso per il quale  hanno  partecipato.  I  docenti  della  scuola
primaria, al fine di  conseguire  l'abilitazione,  devono  essere  in
possesso della certificazione B2 di lingua Inglese prevista dal QCER,
ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. a) del D.M. 249/2010. 
    Sara'  cura  degli  Atenei  attivare  specifici  percorsi   volti
all'acquisizione,  per  chi  ne  sia   sprovvisto,   della   suddetta
certificazione linguistica. 
    6. Per la  disciplina  dei  percorsi  formativi  e  dei  relativi
crediti, si rinvia, per la  scuola  dell'Infanzia  e  per  la  Scuola
Primaria, alla Tabella A allegata al D.M. 11 novembre 2011 e, per  la
scuola secondaria, alla tabella 11-bis del D.M. 25 marzo 2013.