Art. 10 
 
 
                     Esonero tasse e contributi 
 
 
    Sono esonerati dal pagamento delle tasse  universitarie  e  della
tassa regionale gli studenti portatori di  handicap  con  invalidita'
riconosciuta uguale o superiore al 66%. 
    Saranno rimborsati del pagamento delle sole  tasse  universitarie
coloro che risulteranno assegnatari delle borse di studio di  cui  al
precedente art. 7  totalmente  finanziate  con  fondi  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Coloro che avranno
diritto al rimborso riceveranno notifica dalla divisione corsi di III
livello.