Art. 10
Esonero tasse e contributi
Sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e della
tassa regionale gli studenti portatori di handicap con invalidita'
riconosciuta uguale o superiore al 66%.
Saranno rimborsati del pagamento delle sole tasse universitarie
coloro che risulteranno assegnatari delle borse di studio di cui al
precedente art. 7 totalmente finanziate con fondi del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Coloro che avranno
diritto al rimborso riceveranno notifica dalla divisione corsi di III
livello.