Art. 6
Dipendente pubblico
I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono, per
il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista
dalla contrattazione collettiva o, nel caso di dipendenti in regime
di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio,
compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi
dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di
rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un
corso di dottorato, e a prescindere dall'ambito disciplinare.
In caso di ammissione al dottorato di ricerca senza borsa di
studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato
di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica
cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta
la restituzione alla stessa degli importi riscossi. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (legge n.
448/2001).