Art. 6 
 
 
                         Dipendente pubblico 
 
 
    I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato  godono,  per
il periodo di durata normale  del  corso,  dell'aspettativa  prevista
dalla contrattazione collettiva o, nel caso di dipendenti  in  regime
di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi  di  studio,
compatibilmente  con  le  esigenze  dell'amministrazione,  ai   sensi
dell'art. 2  della  legge  13  agosto  1984,  n.  476,  e  successive
modificazioni,  con  o  senza  assegni  e  salvo  esplicito  atto  di
rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la  prima  volta  a  un
corso di dottorato, e a prescindere dall'ambito disciplinare. 
    In caso di ammissione al dottorato  di  ricerca  senza  borsa  di
studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in  godimento
da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'  instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento  del  dottorato
di ricerca, il rapporto  di  lavoro  con  l'amministrazione  pubblica
cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e'  dovuta
la restituzione alla stessa degli importi  riscossi.  Il  periodo  di
congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione   di
carriera, del trattamento di quiescenza e  di  previdenza  (legge  n.
448/2001).