Art. 7 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    L'importo annuale della borsa di  studio  e'  di  euro  13.638,47
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione  separata.
Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione  comparativa
del merito. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata
del corso. Qualora il dottorando  rinunci,  nel  corso  dell'anno,  a
proseguire il dottorato di ricerca, l'amministrazione  non  chiedera'
la  restituzione  delle  rate  relative  ai  periodi  nei  quali   il
dottorando  ha  effettivamente  frequentato  i  corsi  e  svolto   le
attivita' stabilite dal collegio dei docenti. 
    L'importo della borsa di  studio  e'  incrementato  nella  misura
massima  del  50  per  cento  per  un  periodo  non  complessivamente
superiore a 18 mesi, se il dottorando e' autorizzato dal collegio dei
docenti a svolgere attivita' di ricerca all'estero. 
    La borsa di studio viene corrisposta in rate mensili posticipate. 
    La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con  quelle  concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di  ricerca  del
borsista. 
    Chi abbia gia' usufruito  anche  parzialmente  di  una  borsa  di
studio per la frequenza di un corso di dottorato non puo'  usufruirne
una seconda volta.